Gentili lettrici e lettori,
Il personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) appartiene alla categoria dei militari di truppa in servizio temporaneo.
Di conseguenza, la nota prot. 66489 del 2/8/2013 del Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ben evidenziava che “il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego” secondo quanto indicato dall’art. 878, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010): “I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma”.
La mancanza di un rapporto di impiego non consente dunque l’iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” di cui all’art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivo D.M. attuativo del 28 luglio 1998, n. 463 e, pertanto, non deve essere versato il relativo contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. Il personale in esame non può, quindi, accedere alle prestazioni di carattere creditizio e sociale previste nell’ambito della predetta gestione creditizia. (clicca quì per scaricare dattaglio INPS)
LA SOLUZIONE PER QUESTE DONNE E UOMINI CHE DECIDONO DI SERVIRE I LORO CITTADINI INDOSSANDO UNA DIVISA CONSAPEVOLI DEI SACRIFICI AI QUALI VANNO IN CONTRO PASSA DA UN’INTERVENTO LEGISLATIVO QUANTO MAI AUSPICATO.
IN TAL SENSO IL MIO PICCOLO CONTRIBUTO E’ STATO QUELLO DI:
Di fatto, fra pochi giorni approderà in Commissione Difesa il D.lgs. CORRETTIVO al Decreto n. 8/2014 di cui alla Legge 244/2012 la quale prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera d) “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché' in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità”
Dalla circolare I.N.P.S. n. 94 del 12.15.2015 non si evincerebbe l'incompatibilità dell’erogazione della prestazione di cui in oggetto a favore del personale volontario in ferma prefissata là dove si esplicitasse quale rapporto d’impiego e non di servizio quello destinato ai Volontari in parola e si procedesse all'iscrizione, con relativo versamento della quota sopra evidenziata.
Questo articolo è per Vostra informazione, con attività svolta a titolo personale ai sensi dell’art. 21 della Costituzione e non attinente con la qualità di Delegato Nazionale del COCER INTERFORZE
Marco VOTANO