CORRETTIVI AI D.L. 7 ED 8 DI CUI LEGGE 244

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E 8, ADOTTATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244».

Contributo di pensiero a titolo personale di cui intervento innanzi al Sottosegretario di Stato  alla Difesa e consegnato al COCER EI in data 17 novembre 2015.   Marco Votano

 

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, fissa principi e criteri direttivi sulla riforma dello strumento militare.

Conseguentemente, in data 28 gennaio 2014 sono stati emanati due decreti legislativi: il n. 7, riguardante le strutture organizzative, e il n. 8, riguardante il personale militare e civile della Difesa, i quali per lo più contengono modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

L’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime (26 febbraio 2014).

 

Per quanto concerne le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, N. 7. si segnalano due suggerimenti che, non in contrasto con i principi di delega poiché già trattati dal decreto in parola contribuiscono certamente al miglioramento del fattore benessere del personale che si ricorda dovrebbe essere posto quale elemento centrale dello strumento militare:

 

1.            Ricollocazione di una Brigata al Sud Italia

 

Sotto un profilo operativo, il cambiamento degli scenari geopolitici e l’instaurarsi di aree (dall’Iraq al Libano etc.) o situazioni di crisi (sbarchi clandestini, traffico di droga, problemi di sicurezza interna nel contrasto alla criminalità organizzata etc.) indicano con chiarezza il sud come l’area di maggiore provenienza della minaccia.

Un provvedimento, volto a ricollocare Enti/Reparti nell’area del Sud Italia, conferirebbe anche una maggiore presenza dello Stato nelle Regioni meridionali finalizzato sia ad una più tempestiva e aderente possibilità di intervento istituzionale, quale significativa strategica risposta alla citata criminalità, sia per aumentare il consenso sociale.

Inoltre, contestualmente, sarebbe offerta l’opportunità alla maggioranza del personale appartenente alle Forze Armate di ritornare vicino ai luoghi di origine, con il risultato che parte di forme di tutela, oggi chieste all’Amministrazione, verrebbero automaticamente assorbite e si riuscirebbe a garantire una migliore qualità della vita.

Su detta analisi e proposta non contrasta bensì ricalca la policy dettata dalle linee guida fornite dal cd. Libro Bianco della Difesa.

 

2.            Riconfigurazione delle competenze del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di  chi lavora e contro le discriminazioni.

 

L’organismo dovrebbe potersi occupare anche del personale militare, acquisendo competenza di analisi su eventuali fenomeni discriminatori, suicidi, centro di ascolto e consulenza sul personale che fa rientro dalle missioni all’estero, prevedendo, in organico, una componente Interforze della Rappresentanza Militare. Dal grafico allegato, tratto dalla relazione annuale predisposta per il Ministro della Difesa e sottoposta ai Capi di Forza Armata ed al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, si può desumere la portata e l’incidenza del fenomeno dei suicidi. Tale incidenza raddoppia fino ad arrivare a circa 500 casi solo nell’ultimo decennio se si considerano anche i casi avvenuti in Polizia di Stato e Penitenziaria. (in allegato 1 il grafico sull’incidenza dei suicidi nelle FF.AA ed eventuale correttivo proposto).

 

Per quanto concerne le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 8. si rappresentano le seguenti problematiche ed eventuali suggerimenti:

 

In premessa si osservi che:

Un nuovo modello ridotto a 150.000 unità, dove 16850 sono i tagli previsti per i Graduati in S.P.E. a fronte di un esiguo ed insufficiente aumento del personale di Truppa V.F.P., di 4292 unità aumenta ulteriormente, anziché correggere, una sproporzione numerica in termini di piramide gerarchica lasciata in eredità dal modello difesa a 190.000 unità.

Le consistenze numeriche ripartite per Ruoli palesano come a fronte di un totale futuro di 150.000 unità, il personale di truppa, che assolve (in concomitanza con la categoria Graduati) esclusivamente ad incarichi operativi, consta, di appena, di il 22% dell’organico.

Tale ridotta consistenza organica se considerata in concomitanza con l'oggettiva situazione che vede, in un futuro prossimo, il naturale invecchiamento del personale Graduato, pone certamente degli interrogativi non facilmente eludibili.

 

Per essere più specifici, ed agevolare la comprensione di tale problematica anche ai non addetti ai lavori, si consideri ché:

 

•             Per l’anno 2012 sono stati impiegati su richiesta delle Prefetture competenti, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, circa 5000 militari, con il pattugliamento delle principali aree metropolitane e la vigilanza di installazioni e obiettivi sensibili nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

 

•             L’emergenza maltempo, causata dalle intense precipitazioni nevose dei primi mesi dell’anno trascorso, ha reso necessario l’intervento di 2.000 militari

 

•             AL 24..04..2013 il totale del personale militare impiegato è di  5.254 militari (24 attività in 27 Paesi/Aree), suddetto personale, in virtù del previsto ciclo di recupero, ricondizionamento e addestramento Pré-missione, va obbligatoriamente calcolato con cadenza semestrale seguita da un periodo di non impiego estero di circa 18 mesi, elevando così il numero minimo di personale “a sistema” di circa 21000 unità.

 

A fronte di un totale certamente sottostimato (non vengono considerati infatti, gli impegni quali emergenza Aquila, operazione strade pulite, operazione EXPO ed altri impegni numericamente significativi), si ha un totale di impiego annuo di circa 33.000 unità.

In tale contesto, l’impiego dei Graduati in S.P.E. è necessario e numericamente di gran lunga maggiore, rispetto a tutte le altre Categorie e Ruoli di Forza Armata.

Ciò detto, basta proiettare le consistenze organiche al 2024, individuate dal discendente n.8  propinato per suddetta categoria di personale (41.330 unità), e raffrontarlo con la proiezione della curva di invecchiamento proprio di questo specifico personale, che, alla data del 31 dicembre 2024 vedrà circa 32.000 unità  (circa il 76% del totale) avere un’età compresa fra i 40 e i 54 anni.

 

Va da sé che questo sistema è praticamente insostenibile indipendentemente dalle soluzioni individuate per la fuoriuscita del personale considerato in esubero oggi, se si considera il ruolo preminente di suddetta categoria rappresentata, ancor ché, se proiettata in termini di funzionalità ed efficienza operativa nei diversi teatri e scenari esteri dove essi vengono generalmente impiegati.

 

In vero, nel creare e predisporre l’inserimento della categoria Graduati all’interno delle Forze Armate, nulla o quasi si è ancora previsto per far sì che il personale in parola potesse transitare nei ruoli e nelle categorie superiori lasciando spazio alle giovani leve ed andando ad occupare posizioni organiche forti della professionalità acquisita nel tempo.

 

Il correttivo in parola va, ad avviso dello scrivente utilizzato anche come vettore normativo atto ad armonizzare in materia di concorsi (posti riservati, età anagrafica, titoli, durata dei corsi, destinazione) e coniugare le esigenze di funzionalità e spesa della FF.AA. e le giuste aspettative del personale rappresentato.

 

Agire in questo ambito, come dimostrato sia dal contenuto del decreto discendente n. 8 che “apre” alla partecipazione dei Graduati alla riserva di posti per il R.S. degli Ufficiali nel transitorio e prevede anche  durata dei corsi  ed età anagrafica diversa,  sia pure dai correttivi posti alla nostra attenzione che modificano quote di partecipazione al concorso interno per Marescialli,  NON  corre il rischio di andare fuori delega e NON costituisce certamente una sorta di riordino delle carriere. Più semplicemente, a guadagno di risorse finanziarie ed a guadagno di professionalità, basterebbe agire su pochi ma fondamentali articoli del Codice.

 

Suggerimenti al Correttivo:

 

Fra i principi e criteri direttivi della Legge 244/2012 vi sono quelli disposti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e d),

“c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;

d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché' in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità”.

 

Appare palese che il Correttivo analizzato fino ad ora, si occupa per quanto concerne i miglioramenti concorsuali e di tempistica per la promozione ai gradi superiori, quasi esclusivamente della Categoria Ufficiali, tralasciando le problematiche delle Categorie  Graduati e Truppa, arrivando addirittura ad annichilire ancor di più le giuste aspettative del personale dei Graduati dimezzando l’accesso tramite concorso interno al Ruolo di Maresciallo.

 

  • Per il punto si suggerisce di riconsiderare la proposta avanzata e votata all’unanimità dal COCER COMPARTO DIFESA con delibera n. 19 del 2015 (in allegato 2) in riferimento agli articoli 655 “alimentazione dei Ruoli Speciali” e 679 “modalità di reclutamento dei Marescialli e degli Ispettori” del C.O.M. Questo eventuale correttivo non corrisponde certamente ad un riordino delle carriere ma più semplicemente rivede la materia dei concorsi spostando l’attenzione ad una più equa e funzionale trattazione della materia.

 

  • Si suggerisce, inoltre, di rivalutare ed approfondire le proposte che illo tempore furono avanzate dai rappresentanti dalle Categorie Graduati e Truppa  in merito ai decreti discendenti non che le osservazioni presentate dal sottoscritto. (allegato 5)

 

  • Si chiede infine, di rivalutare la scelta di invertire le percentuali da riservare a Graduati e Sergenti per l’accesso ai concorsi interni, considerando due elementi quali il numerico effettivo del personale per i rispettivi Ruoli/Categoria possibilmente assegnandone se non le percentuali iniziali almeno quella del 50%, e la possibilità, di cristallizzare la scelta di far concorrere i Graduati ai concorsi interni  modificando per l’appunto gli art. 655 e 679 al fine di superare vere e proprie “discriminazioni” che vanno al di la degli effetti del transitorio toccando questioni di principio e pari opportunità.

 

In materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate, come riformulato dall’articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede ora l’applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della disciplina prevista dall’articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti si rappresenta che:

  • A tale uniformità rispetto al comparto pubblico deve seguire ad avviso dello scrivente eguale uniformità sull’impatto che i provvedimenti disciplinari di corpo hanno in capo al personale sia in termini di carriera (mancato transito al grado successivo), sia in termini economici (mancanza corresponsione del FESI e dell’assegno di funzione) sia pure in termini di libera circolazione del cittadino Europeo (in caso di limitazione della libertà prevista dalla consegna di rigore).

 

  • Per il punto occorrerebbe modificare oltre ai previsti articoli 1392 comma 1, 1393 e 1398, anche gli art. 1361 e 1362 del C.O.M. (per il punto si veda allegato 3), Considerando anche l’interessamento dello Stato Maggiore della Difesa il quale ha promosso gli opportuni approfondimenti anche in considerazione dell’innovato carattere professionale delle Forze Armate.

La modifica dell’articolo 760 del Codice in relazione alla possibilità, introdotta attraverso l’intervento sull’articolo 682 prevede di alimentare i ruoli dei marescialli con personale già in possesso di laurea. Per tale personale, in particolare, la novella prevede: la frequenza di un corso applicativo di durata non superiore a un anno;

  • Occorrerebbe estendere il criterio del corso di aggiornamento non superiore ad un anno a tutte le specialità e non solo a quelle sanitarie, prevedendo l’innalzamento dell’età per l’accesso al concorso interno almeno a 45 anni.

 

  • Occorre prevedere anche per i partecipanti agli attuali concorsi interni per Marescialli i quali partecipano con il titolo di studio del diploma, a che la durata del corso sia non maggiore di un anno.

 

L’articolo 8, comma 1, in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei Sottufficiali modifica l’articolo 2197 del Codice invertendo le percentuali attualmente riservate in regime transitorio a sergenti e graduati per l’accesso al Ruolo Marescialli (rispettivamente 1/3 e 2/3 della quota riservataria).

  • Considerata come già detto la differenza del numerico organico del Ruolo Sergenti e della Categoria Graduati appare estremamente pregiudizievole per i Graduati siffatto dimezzamento dei posti a concorso interno e non agevola lo svecchiamento tramite transito ad altri Ruoli del personale in parola. Occorrerebbe quantomeno, qualora non risulti ricevibile l’inversione delle percentuali, a che si autorizzino, sempre nei limiti di delega e agendo dunque sulla materia del concorso, di prevedere a che i concorsi banditi per la ricerca di Sergenti, prevedano la possibilità di partecipare per la zona areale scelta, e che comunque non vengano predisposti trasferimenti a seguito di transito alla nuova Categoria.

 

  • Occorrerebbe in oltre, prevedere dei punteggi incrementali per il personale arruolato ai sensi della Legge 958 in caso di partecipazione ai concorsi interni.

L’articolo 12, comma 1, riguarda disposizioni transitorie per il ricongiungimento familiare del personale militare. In particolare, inserisce nel Codice l’articolo 2188-sexies, con l’obiettivo di garantire, fermo restando il disposto dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 per i trasferimenti d’autorità, al coniuge - esclusivamente impiegato presso le Amministrazioni dello Stato di personale militare trasferito a domanda a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle Forze armate, nel periodo transitorio per il conseguimento del nuovo assetto organizzativo e strutturale definito ai sensi della legge n. 244 del 2012, anche in caso di movimento a domanda del militare, il diritto di essere assegnato nelle medesima sede di servizio (il beneficio oggi è previsto solo nel caso di trasferimenti d’autorità).

  • Considerata la materia trattata, occorrerebbe uniformare la norma, ed in particolare Art. 2209-septies. In virtù della determinazione della Corte costituzionale che con sentenza n.183 del 30 maggio 2008 innanzi all’eccezione di costituzionalità sollevata dall’Amministrazione Difesa su quanto previsto dall’Art. 17 della Legge 266/99 si è pronunciata escludendo la prospettata violazione poiché “[omissis] la parziale compressione degli interessi di alcune amministrazioni, è diretta al soddisfacimento e al rispetto di un altro diritto di rango costituzionale, ovvero il diritto all’unità della famiglia, che costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana”. A tal fine si suggerisce modifica di cui all 4.

 

L’articolo 13, comma 1, del correttivo in parola fra l’altro, alla lettera a) prevede, per il personale civile del Ministero della Difesa. la modifica l’articolo 36 del Codice rimuovendo gli eccessivi vincoli d’impiego esistenti nell’ottica della valorizzazione delle professionalità, prevedendo che presso uffici esteri possa essere assegnato personale della Difesa nei limiti delle dotazioni organiche determinate con decreto interministeriale Difesa-Esteri-Economia e finanze, prescindendo dalla qualifica posseduta. Anche in questo caso viene disattesa ancora una volta la richiesta dei rappresentanti del personale Graduati che sono anni che chiedono affinché, per gli stessi motivi di valorizzazione della professionalità quì previsti per il solo personale civile, i Volontari in servizio permanente potessero essere inseriti quali figure previste presso le Ambasciate e le altre strutture site all’estero.

  • Si suggerisce in proposito di prevedere come per i dipendenti pubblici ed anche al fine di garantire per il principio di equi ordinazione, la stessa possibilità/opportunità al personale del Ruolo Graduati rispetto allo stesso personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare predisponendo un concreto impiego prevedendo posizioni organiche all’interno delle Ambasciate, ove il nostro paese è rappresentato, allo scopo di prevedere una fattiva collaborazione predisponendo l’organizzazione ed i criteri in modo trasparente ed inequivocabile come pure, la stessa prevedere analoga attenzione per i Centri Amministrativi d’Intendenza con la previsione di posizioni organiche, all’interno delle stesse, per il personale del ruolo Graduati.

 

L’articolo 14, comma 1, lettera a) riguarda disposizioni in materia di sanità militare, inserendo nel Codice l’articolo 206-bis, allo scopo di prevedere in modo espresso l’assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all’estero e con ciò di salvaguardare la salute sia dell’interessato che della collettività. L’intervento viene motivato sia all’esigenza di garantire la piena funzionalità dello strumento militare, che ha il proprio imprescindibile presupposto nell’assolvimento del dovere di difesa della Patria di cui all’articolo 52 della Costituzione, sia alla problematica dei trattamenti sanitari obbligatori alla luce del precetto costituzionale di cui all’articolo 32.

  • Proprio in base  all’articolo 32 della Costituzione  nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Appare dunque spropositata tale previsione di obbligatorietà per ragioni molto semplici.

a.            Non si è a conoscenza di precedenti dove dei militari abbiano contratto e veicolato virus nocivi o letali per la propria comunità o popolazione;

 

b.            Non si può prevedere che un militare impiegato in campo nazionale debba obbligatoriamente vaccinarsi per esempio col vaccino antiinfluenzale quando ha il diritto di non farlo ed evitare diversi effetti collaterali che possono verificarsi assai più pericolosi che di un semplice stato febbrile;

 

c.            Ad oggi è precipua responsabilità dei Comandanti disporre l’invio all’estero dei militari impegnati in contingenti esteri, ne consegue che, non risulta allo scrivente che sia possibile fare parte dell’aliquota impegnata per una qual si voglia missione se il militare non accetta di sottoporsi ai cicli vaccinali previsti.

 

d.            Parrebbe certamente fuori delega la materia dei vaccini e la loro obbligatoria somministrazione.

 

Per le sopra citate motivazioni e per la pericolosità che potrebbero potenzialmente sviluppare se pur in un’ottica marginale (tutta da verificare la marginalità visti gli ultimi risvolti sugli studi che confrontano la somministrazione vaccinale ai militari e la correlazione con l’insorgenza di fattori tumorali, malformazioni genetiche e insorgenza di infertilità), i vaccini e la profilassi, NON deve, a parere dello scrivente, essere materia di regolamentazione rigida per la quale si entrerebbe in un terreno ancora non totalmente esplorato esponendo sia i militari che l’Amministrazione a risvolti non preventivabili.

 

La lettera b), modifica l’articolo 1836 del Codice, per far sì che le modalità di gestione del “fondo casa”, istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;

  • Per tale proposta si riserva di comprendere l’entità del fondo casa, la sua consistenza e l’utilizzo fin qui operato.

Altra novità apportata al Codice quale la modifica dell’articolo 2052 del Codice, prevede, per i soli Ufficiali, in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, a che il servizio militare prestato, già valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, venga  riconosciuto utile anche i fini del conferimento degli incarichi.

  • Non si comprende per quale ragione anche in questo caso la professionalizzazione debba essere riconosciuta per il caso di specie mentre per tutti gli altri militari non venga neanche menzionata.

L’articolo 15, comma 1, riguarda disposizioni in materia di Difesa Servizi s.p.a. anch’essa, a quanto appare, non potrebbe essere inclusa dalla trattazione dei Decreti di cui Legge delega.

Si riserva di presentare ulteriori proposte-suggerimenti-analisi in materia.

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