Contributo di pensiero a titolo personale di cui intervento innanzi al Sottosegretario di Stato alla Difesa e consegnato al COCER EI in data 17 novembre 2015. Marco Votano
La legge 31 dicembre 2012, n. 244, fissa principi e criteri direttivi sulla riforma dello strumento militare.
Conseguentemente, in data 28 gennaio 2014 sono stati emanati due decreti legislativi: il n. 7, riguardante le strutture organizzative, e il n. 8, riguardante il personale militare e civile della Difesa, i quali per lo più contengono modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
L’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime (26 febbraio 2014).
Per quanto concerne le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, N. 7. si segnalano due suggerimenti che, non in contrasto con i principi di delega poiché già trattati dal decreto in parola contribuiscono certamente al miglioramento del fattore benessere del personale che si ricorda dovrebbe essere posto quale elemento centrale dello strumento militare:
1. Ricollocazione di una Brigata al Sud Italia
Sotto un profilo operativo, il cambiamento degli scenari geopolitici e l’instaurarsi di aree (dall’Iraq al Libano etc.) o situazioni di crisi (sbarchi clandestini, traffico di droga, problemi di sicurezza interna nel contrasto alla criminalità organizzata etc.) indicano con chiarezza il sud come l’area di maggiore provenienza della minaccia.
Un provvedimento, volto a ricollocare Enti/Reparti nell’area del Sud Italia, conferirebbe anche una maggiore presenza dello Stato nelle Regioni meridionali finalizzato sia ad una più tempestiva e aderente possibilità di intervento istituzionale, quale significativa strategica risposta alla citata criminalità, sia per aumentare il consenso sociale.
Inoltre, contestualmente, sarebbe offerta l’opportunità alla maggioranza del personale appartenente alle Forze Armate di ritornare vicino ai luoghi di origine, con il risultato che parte di forme di tutela, oggi chieste all’Amministrazione, verrebbero automaticamente assorbite e si riuscirebbe a garantire una migliore qualità della vita.
Su detta analisi e proposta non contrasta bensì ricalca la policy dettata dalle linee guida fornite dal cd. Libro Bianco della Difesa.
2. Riconfigurazione delle competenze del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
L’organismo dovrebbe potersi occupare anche del personale militare, acquisendo competenza di analisi su eventuali fenomeni discriminatori, suicidi, centro di ascolto e consulenza sul personale che fa rientro dalle missioni all’estero, prevedendo, in organico, una componente Interforze della Rappresentanza Militare. Dal grafico allegato, tratto dalla relazione annuale predisposta per il Ministro della Difesa e sottoposta ai Capi di Forza Armata ed al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, si può desumere la portata e l’incidenza del fenomeno dei suicidi. Tale incidenza raddoppia fino ad arrivare a circa 500 casi solo nell’ultimo decennio se si considerano anche i casi avvenuti in Polizia di Stato e Penitenziaria. (in allegato 1 il grafico sull’incidenza dei suicidi nelle FF.AA ed eventuale correttivo proposto).
Per quanto concerne le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 8. si rappresentano le seguenti problematiche ed eventuali suggerimenti:
In premessa si osservi che:
Un nuovo modello ridotto a 150.000 unità, dove 16850 sono i tagli previsti per i Graduati in S.P.E. a fronte di un esiguo ed insufficiente aumento del personale di Truppa V.F.P., di 4292 unità aumenta ulteriormente, anziché correggere, una sproporzione numerica in termini di piramide gerarchica lasciata in eredità dal modello difesa a 190.000 unità.
Le consistenze numeriche ripartite per Ruoli palesano come a fronte di un totale futuro di 150.000 unità, il personale di truppa, che assolve (in concomitanza con la categoria Graduati) esclusivamente ad incarichi operativi, consta, di appena, di il 22% dell’organico.
Tale ridotta consistenza organica se considerata in concomitanza con l'oggettiva situazione che vede, in un futuro prossimo, il naturale invecchiamento del personale Graduato, pone certamente degli interrogativi non facilmente eludibili.
Per essere più specifici, ed agevolare la comprensione di tale problematica anche ai non addetti ai lavori, si consideri ché:
• Per l’anno 2012 sono stati impiegati su richiesta delle Prefetture competenti, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, circa 5000 militari, con il pattugliamento delle principali aree metropolitane e la vigilanza di installazioni e obiettivi sensibili nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.
• L’emergenza maltempo, causata dalle intense precipitazioni nevose dei primi mesi dell’anno trascorso, ha reso necessario l’intervento di 2.000 militari
• AL 24..04..2013 il totale del personale militare impiegato è di 5.254 militari (24 attività in 27 Paesi/Aree), suddetto personale, in virtù del previsto ciclo di recupero, ricondizionamento e addestramento Pré-missione, va obbligatoriamente calcolato con cadenza semestrale seguita da un periodo di non impiego estero di circa 18 mesi, elevando così il numero minimo di personale “a sistema” di circa 21000 unità.
A fronte di un totale certamente sottostimato (non vengono considerati infatti, gli impegni quali emergenza Aquila, operazione strade pulite, operazione EXPO ed altri impegni numericamente significativi), si ha un totale di impiego annuo di circa 33.000 unità.
In tale contesto, l’impiego dei Graduati in S.P.E. è necessario e numericamente di gran lunga maggiore, rispetto a tutte le altre Categorie e Ruoli di Forza Armata.
Ciò detto, basta proiettare le consistenze organiche al 2024, individuate dal discendente n.8 propinato per suddetta categoria di personale (41.330 unità), e raffrontarlo con la proiezione della curva di invecchiamento proprio di questo specifico personale, che, alla data del 31 dicembre 2024 vedrà circa 32.000 unità (circa il 76% del totale) avere un’età compresa fra i 40 e i 54 anni.
Va da sé che questo sistema è praticamente insostenibile indipendentemente dalle soluzioni individuate per la fuoriuscita del personale considerato in esubero oggi, se si considera il ruolo preminente di suddetta categoria rappresentata, ancor ché, se proiettata in termini di funzionalità ed efficienza operativa nei diversi teatri e scenari esteri dove essi vengono generalmente impiegati.
In vero, nel creare e predisporre l’inserimento della categoria Graduati all’interno delle Forze Armate, nulla o quasi si è ancora previsto per far sì che il personale in parola potesse transitare nei ruoli e nelle categorie superiori lasciando spazio alle giovani leve ed andando ad occupare posizioni organiche forti della professionalità acquisita nel tempo.
Il correttivo in parola va, ad avviso dello scrivente utilizzato anche come vettore normativo atto ad armonizzare in materia di concorsi (posti riservati, età anagrafica, titoli, durata dei corsi, destinazione) e coniugare le esigenze di funzionalità e spesa della FF.AA. e le giuste aspettative del personale rappresentato.
Agire in questo ambito, come dimostrato sia dal contenuto del decreto discendente n. 8 che “apre” alla partecipazione dei Graduati alla riserva di posti per il R.S. degli Ufficiali nel transitorio e prevede anche durata dei corsi ed età anagrafica diversa, sia pure dai correttivi posti alla nostra attenzione che modificano quote di partecipazione al concorso interno per Marescialli, NON corre il rischio di andare fuori delega e NON costituisce certamente una sorta di riordino delle carriere. Più semplicemente, a guadagno di risorse finanziarie ed a guadagno di professionalità, basterebbe agire su pochi ma fondamentali articoli del Codice.
Suggerimenti al Correttivo:
Appare palese che il Correttivo analizzato fino ad ora, si occupa per quanto concerne i miglioramenti concorsuali e di tempistica per la promozione ai gradi superiori, quasi esclusivamente della Categoria Ufficiali, tralasciando le problematiche delle Categorie Graduati e Truppa, arrivando addirittura ad annichilire ancor di più le giuste aspettative del personale dei Graduati dimezzando l’accesso tramite concorso interno al Ruolo di Maresciallo.
In materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate, come riformulato dall’articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede ora l’applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della disciplina prevista dall’articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti si rappresenta che:
La modifica dell’articolo 760 del Codice in relazione alla possibilità, introdotta attraverso l’intervento sull’articolo 682 prevede di alimentare i ruoli dei marescialli con personale già in possesso di laurea. Per tale personale, in particolare, la novella prevede: la frequenza di un corso applicativo di durata non superiore a un anno;
L’articolo 8, comma 1, in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei Sottufficiali modifica l’articolo 2197 del Codice invertendo le percentuali attualmente riservate in regime transitorio a sergenti e graduati per l’accesso al Ruolo Marescialli (rispettivamente 1/3 e 2/3 della quota riservataria).
L’articolo 12, comma 1, riguarda disposizioni transitorie per il ricongiungimento familiare del personale militare. In particolare, inserisce nel Codice l’articolo 2188-sexies, con l’obiettivo di garantire, fermo restando il disposto dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 per i trasferimenti d’autorità, al coniuge - esclusivamente impiegato presso le Amministrazioni dello Stato di personale militare trasferito a domanda a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle Forze armate, nel periodo transitorio per il conseguimento del nuovo assetto organizzativo e strutturale definito ai sensi della legge n. 244 del 2012, anche in caso di movimento a domanda del militare, il diritto di essere assegnato nelle medesima sede di servizio (il beneficio oggi è previsto solo nel caso di trasferimenti d’autorità).
L’articolo 13, comma 1, del correttivo in parola fra l’altro, alla lettera a) prevede, per il personale civile del Ministero della Difesa. la modifica l’articolo 36 del Codice rimuovendo gli eccessivi vincoli d’impiego esistenti nell’ottica della valorizzazione delle professionalità, prevedendo che presso uffici esteri possa essere assegnato personale della Difesa nei limiti delle dotazioni organiche determinate con decreto interministeriale Difesa-Esteri-Economia e finanze, prescindendo dalla qualifica posseduta. Anche in questo caso viene disattesa ancora una volta la richiesta dei rappresentanti del personale Graduati che sono anni che chiedono affinché, per gli stessi motivi di valorizzazione della professionalità quì previsti per il solo personale civile, i Volontari in servizio permanente potessero essere inseriti quali figure previste presso le Ambasciate e le altre strutture site all’estero.
L’articolo 14, comma 1, lettera a) riguarda disposizioni in materia di sanità militare, inserendo nel Codice l’articolo 206-bis, allo scopo di prevedere in modo espresso l’assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all’estero e con ciò di salvaguardare la salute sia dell’interessato che della collettività. L’intervento viene motivato sia all’esigenza di garantire la piena funzionalità dello strumento militare, che ha il proprio imprescindibile presupposto nell’assolvimento del dovere di difesa della Patria di cui all’articolo 52 della Costituzione, sia alla problematica dei trattamenti sanitari obbligatori alla luce del precetto costituzionale di cui all’articolo 32.
a. Non si è a conoscenza di precedenti dove dei militari abbiano contratto e veicolato virus nocivi o letali per la propria comunità o popolazione;
b. Non si può prevedere che un militare impiegato in campo nazionale debba obbligatoriamente vaccinarsi per esempio col vaccino antiinfluenzale quando ha il diritto di non farlo ed evitare diversi effetti collaterali che possono verificarsi assai più pericolosi che di un semplice stato febbrile;
c. Ad oggi è precipua responsabilità dei Comandanti disporre l’invio all’estero dei militari impegnati in contingenti esteri, ne consegue che, non risulta allo scrivente che sia possibile fare parte dell’aliquota impegnata per una qual si voglia missione se il militare non accetta di sottoporsi ai cicli vaccinali previsti.
d. Parrebbe certamente fuori delega la materia dei vaccini e la loro obbligatoria somministrazione.
Per le sopra citate motivazioni e per la pericolosità che potrebbero potenzialmente sviluppare se pur in un’ottica marginale (tutta da verificare la marginalità visti gli ultimi risvolti sugli studi che confrontano la somministrazione vaccinale ai militari e la correlazione con l’insorgenza di fattori tumorali, malformazioni genetiche e insorgenza di infertilità), i vaccini e la profilassi, NON deve, a parere dello scrivente, essere materia di regolamentazione rigida per la quale si entrerebbe in un terreno ancora non totalmente esplorato esponendo sia i militari che l’Amministrazione a risvolti non preventivabili.
La lettera b), modifica l’articolo 1836 del Codice, per far sì che le modalità di gestione del “fondo casa”, istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;
Altra novità apportata al Codice quale la modifica dell’articolo 2052 del Codice, prevede, per i soli Ufficiali, in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, a che il servizio militare prestato, già valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, venga riconosciuto utile anche i fini del conferimento degli incarichi.
L’articolo 15, comma 1, riguarda disposizioni in materia di Difesa Servizi s.p.a. anch’essa, a quanto appare, non potrebbe essere inclusa dalla trattazione dei Decreti di cui Legge delega.
Si riserva di presentare ulteriori proposte-suggerimenti-analisi in materia.